Nel manuale del COGEAPS si illustrano le modalità per l'eventuale spostamento dei crediti ECM per soddisfare l'obbligo formativo triennale 2014/2016 e 2017/2019. In allegato anche una nota esplicativa dell'ENPAM.

http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2020/10/GuidaUtente_SpostamentoCrediti.pdf

Si tratta di un'operazione eseguibile in totale autonomia sul sito internet del COGEAPS. Come descritto dal manuale, tale operazione potrà essere compiuta entro il 31/12/2021 e, se si decide di beneficiarne, si rinuncia alle riduzioni. Inoltre la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con delibera del 23/09/2021, ha definito il Dossier Formativo per il triennio 2020/2022 e, conseguentemente, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha attribuito a tutti i medici e odontoiatri italiani il bonus previsto pari a 30 crediti ECM per il suddetto triennio.

Il documento Cogeaps allegato illustra e definisce i principi normativi e linee guida operative per la procedura di spostamento crediti ECM, da un triennio formativo al precedente, per il recupero di eventuali crediti non acquisiti nel triennio precedente, con formazione svolta nel triennio immediatamente successivo.

Costituisce pertanto lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario può sanare il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione in trienni formativi ormai temporalmente già conclusi, nel pieno rispetto della normativa vigente stabilata dalla Segreteria della CNFC.

La funzione è disponibile per i trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Dal sito dell'ENPAM

La scadenza per chiudere i vecchi trienni formativi si avvicina. C’è tempo fino al 31 dicembre per racimolare e amministrare gli ultimi Ecm necessari a mettersi in regola con l’obbligo formativo e raggiungere il minimo di 150 crediti per ciascuno dei periodi 2014-2016 e 2017-2019.

Per gli inadempienti sarà ogni singolo Ordine dei medici a decidere che tipo di azione intraprendere.

COME SPOSTARE I CREDITI

Entro la fine del 2021 si possono anche spostare dei crediti da un triennio formativo al precedente per sanare il proprio percorso formativo. Lo si può fare autonomamente accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Cogeaps oppure tramite l’app Cogeaps sul cellulare.

Ma attenzione: da un triennio già chiuso con la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione si possono prelevare e spostare solo i crediti “in eccedenza”. E cioè quelli acquisiti oltre il tetto degli Ecm necessari per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.

Nello specifico: i crediti maturati in eccedenza entro il 2019 possono essere “dirottati” sul triennio 2014-2016, mentre per il periodo 2017-2019 è possibile fare la stessa operazione con i crediti conseguiti entro il 2021.

Inoltre come precisato dalla Fnomceo, chi si avvale della possibilità di spostare i crediti da un triennio all’altro non potrà beneficiare degli “sconti” sul totale dei crediti da conseguire nel 2020-2022. In pratica, chi sposta gli Ecm non avrà diritto alla riduzione dell’obbligo formativo di 30 crediti, riservato ai medici che nel precedente triennio hanno maturato da 121 a 150 crediti e della riduzione di 15 crediti per chi ne ha conseguiti tra 80 e 120.

È bene tenere presente che ai sanitari che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l’emergenza Covid è stata anche accordata una riduzione del 30 per cento dei crediti dovuti nel triennio in corso.

SPECIALIZZANDI E PENSIONATI

I medici in formazione specialistica, compresi i corsisti in medicina generale, sono esonerati dal conseguimento dei crediti formativi.

Un esonero che comunque non avviene d’ufficio, ma su richiesta dell’interessato. Per procedere è necessario registrarsi sul portale Cogeaps, dall’area riservata e compilare l’autodichiarazione reperibile sullo stesso sito.

Anche i camici in pensione che esercitano l’attività saltuariamente rientrano tra le categorie che hanno diritto all’esenzione dall’obbligo della formazione continua. Secondo l’interpretazione della Commissione nazionale per la formazione continua si parla dei titolari di pensione con un reddito annuo da attività professionale non superiore a 5mila euro.

Per chiedere di essere dispensati, gli aventi diritto dovranno dichiarare al Cogeaps o al proprio Ordine dei medici di avere cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.

Anche in questo caso, la domanda di esenzione potrà essere presentata tramite il portale Cogeaps, iscrivendosi all’area riservata, oppure inviata al proprio ordine di appartenenza.

IL DIRITTO/DOVERE DI AGGIORNARSI

La possibilità di spostare dei crediti formativi – spiega Roberto Monaco, segretario generale e responsabile formazione della Fnomceo – è stata disposta per venire incontro a quei colleghi che nel periodo della pandemia non hanno potuto completare l’obbligo della formazione continua. Ad esempio, in questo periodo, come ormai accade da un po’ di anni a causa della cronica carenza di risorse, le ore di formazione negli ospedali si sono trasformate in ore di attività lavorativa”.

C’è comunque da precisare – aggiunge Monaco – che l’aggiornamento professionale rimane un diritto e un dovere deontologico dei medici, per dare loro e ai loro pazienti la garanzia della migliore preparazione professionale”.