Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 44/2021, in vigore dal 1° aprile 2021, che introduce l'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie, ma anche la non punibiità del vaccinatore.

Non punibilità del medico vaccinatore

L'artcoilo 3 del Decreto esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;

Obblighi vaccinali - Invio elenchi

In particolare, in relazione agli obblighi vaccinali, l'articolo 4, comma 3 precisa che:

"3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano."

Per la Regione Toscana, gli elenchi devono essere trasmessi entro e non oltre il 6 aprile 2021 via e-mail all'indirizzo:

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con oggetto dell'e-mail: "OBBLIGO VACCINAZIONE", usando esclusivamente la scheda di rilevazione in formato Excel scaricabile da questa pagina. Una volta compilato in tutti i suoi campi, l'elenco deve essere inviato nello stesso formato Excel e in nessun altro formato.

Considerati i tempi tecnici ristretti, imposti dal decreto-legge, per la trasmissione e il riscontro dei dati inviati, e gli obblighi che ne discendono, si invitano i datori di lavoro a utilizzare il doppio canale, inviando anche a mezzo PEC, secondo le modalità specificate nella pagina dedicata.

Con la trasmissione del file, si chiede di specificare il nominativo di un referente, indicandone il telefono e l’indirizzo e-mail per eventuale contatto in caso di necessità.

Si invitano pertanto gli iscritti, datori di lavoro, ad effettuare gli adempimenti richiesti.

Questa la comunicazione della FNOMCeO:

Comunicazione 68 della FNOMCeO sul D.L. del 31 marzo 2021

Vedi il pdf testo del Decreto Legge n. 44 del 31 marzo /2021 (120 KB) .