Il Presidente nazionale Cao, in un'intervista rilasciata ad Andi Oggi, risponde ai tanti quesiti postigli in questi giorni dai colleghi.
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Il Presidente nazionale Cao, in un'intervista rilasciata ad Andi Oggi, risponde ai tanti quesiti postigli in questi giorni dai colleghi.
A prevederlo è un emendamento approvato definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR). L’emendamento riguarda l’articolo 10 della legge Gelli, che prevede l’obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria, ed andrà a decorrere dal triennio formativo 2023-2025.
Il DL 172/21 e il DPCM del 17/12/21 prevedono che d’ora in avanti, e fino al 15/6/22 , siano unicamente gli Ordini Provinciali a comunicare agli interessati l’inadempienza all’obbligo vaccinale Covid. Ricordiamo che i sanitari sono obbligati ad assumere la dose booster 150 giorni dopo la fine del cliclo vaccinale primario e, per chi avesse contratto il Covid, 150 giorni dopo la diagnosi della malattia.
I nuovi termini sono ora fissati al 31 dicembre 2021 per il RECUPERO CREDITI dei trienni 2014/16 e 2017/19, e al 30 giugno 2022 per lo SPOSTAMENTO degli stessi. La regola vale anche per i medici competenti.
La FNOMCeO ricorda che è obbligo di legge la comunicazione del domicilio digitale (PEC) agli Ordini. L'Ordine, da parte sua, deve procedere, previa diffida, alla sospensione dall'Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione.