Il DL 172/21 e il DPCM del 17/12/21 prevedono che d’ora in avanti, e fino al 15/6/22 , siano unicamente gli Ordini Provinciali a comunicare agli interessati l’inadempienza all’obbligo vaccinale Covid. Ricordiamo che i sanitari sono obbligati ad assumere la dose booster 150 giorni dopo la fine del cliclo vaccinale primario e, per chi avesse contratto il Covid, 150 giorni dopo la diagnosi della malattia. 

Si legge nel  DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Art.3 ( che riportiamo sotto per una attenta lettura): "L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale".

Gazzetta Ufficiale DL 172/21


pdf DPCM del 17 dicembre 2021 (163 KB)