L’obbligo per i liberi professionisti di mettere a disposizione della clientela il POS, come strumento di pagamento delle prestazioni professionali, esiste dal 1° giugno 2014, ma tale obbligo non è mai stato sanzionato, nel senso che se il professionista non dispone del POS, non sono previste sanzioni.

 Il Governo, con il Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019, aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, sanzioni per i professionisti non dotati di POS, ma poi tali sanzioni sono state soppresse con la Legge di conversione (Legge n. 157 del 19/12/2019) per cui allo stato attuale è confermata la normativa precedente: il possesso del POS rimane obbligatorio, ma se il professionista non lo possiede non incorre in sanzioni.

La novità più importante riguarda la detraibilità dalla dichiarazione dei redditi delle spese mediche. La Legge di Bilancio (Legge n. 160 del 27/12/2019) ha previsto che dal 1° gennaio 2020 potranno essere portati in detrazione, se pagati in contanti, solo i farmaci e i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. Viceversa le prestazioni sanitarie rese da strutture private non accreditate o da medici liberi professionisti per essere portate in detrazione dovranno essere pagate con strumenti tracciabili (bonifici, carta di credito, bancomat, assegni). Se tali spese fossero pagate in contanti, non potrebbero essere "scaricate" dal cittadino.

Pertanto è facilmente prevedibile che i cittadini chiederanno sempre più di poter pagare tramite strumenti tracciabili, in particolar modo tramite POS.

Per quanto riguarda convenzioni con le banche per il POS, si segnalano le convenzioni ENPAM: https://www.enpam.it/tipologia-convenzioni/pos-mobile, fermo restando che ogni medico potrà informarsi presso la propria banca di fiducia.