La porta tra studio e casa è un uso promiscuo. La Cassazione (Ord. 28338/2025) annulla l’accertamento: per l’accesso fiscale serve l’autorizzazione del Pm

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 28338 del 2025) ha introdotto un principio destinato ad avere rilevanti conseguenze nelle procedure di accesso fiscale presso studi professionali, tra cui quelli dei medici. La Suprema Corte ha infatti stabilito che, qualora sussista un collegamento agevole tra lo studio e l’abitazione — anche mediante una semplice porta interna — l’intero complesso deve essere considerato a uso promiscuo. Tale qualificazione comporta implicazioni rilevanti: in presenza di un collegamento diretto tra i due ambienti, gli ispettori fiscali non possono procedere all’accesso senza la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica. In assenza di tale mandato, l’accertamento risulta illegittimo e tutti gli elementi acquisiti non possono essere utilizzati ai fini probatori.

Il principio affermato dalla Cassazione

Con l’ordinanza n. 28338/2025, la Corte ha chiarito in modo definitivo un aspetto spesso oggetto di interpretazioni contrastanti: non è necessario che il professionista eserciti la propria attività all’interno degli spazi domestici per qualificare l’immobile come ad uso promiscuo. È sufficiente, precisa la Corte, “un’agevole possibilità di comunicazione interna fra gli ambienti”. L’esempio tipico è rappresentato dalla porta che collega direttamente l’abitazione privata allo studio professionale, anche se normalmente chiusa. La ratio della decisione risiede nella tutela della sfera privata del contribuente. Se è possibile transitare con facilità tra i locali domestici e quelli lavorativi, è altrettanto possibile trasferire documenti o materiali contabili da un ambiente all’altro, rendendo i due spazi sostanzialmente unitari ai fini delle garanzie previste dall’ordinamento.

Le condizioni per l’accesso

La normativa distingue tre diverse situazioni:

Locali a uso esclusivamente professionale: gli agenti del Fisco possono accedere previa autorizzazione del dirigente dell’ufficio o del comandante del reparto della Guardia di Finanza;

Locali a uso promiscuo (abitazione e studio collegati): è necessaria l’autorizzazione del Pubblico Ministero;

Locali a uso esclusivamente abitativo: l’accesso è consentito solo con l’autorizzazione del Pubblico Ministero e in presenza di “gravi indizi” di violazioni fiscali.

Nel caso dei locali a uso promiscuo, la Cassazione ha ribadito che, pur non essendo richiesti i “gravi indizi”, l’autorizzazione del magistrato è condizione imprescindibile. La sua mancanza rende nullo l’intero procedimento di verifica.

Il valore probatorio del verbale di constatazione

La sentenza affronta anche un ulteriore aspetto di rilievo: la valenza probatoria del Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto dagli ispettori. Nel caso esaminato, un consulente in infortunistica stradale aveva contestato un accertamento fiscale, sostenendo che lo studio fosse collegato alla propria abitazione tramite una porta interna. I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto sufficiente la descrizione contenuta nel verbale, attribuendole “fede privilegiata”.

La Corte di Cassazione ha invece richiamato l’articolo 2700 del Codice civile, chiarendo che il PVC ha fede privilegiata solo in relazione ai fatti che il pubblico ufficiale attesta come direttamente compiuti o avvenuti in sua presenza. La descrizione dello stato dei luoghi, come l’indipendenza o meno dello studio rispetto all’abitazione, rappresenta invece una valutazione soggettiva e non costituisce un fatto oggettivamente attestabile. Pertanto, tali elementi possono essere liberamente contestati dal contribuente mediante prove contrarie, come planimetrie, fotografie o altri documenti tecnici. Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso del professionista, ritenendo che i giudici di merito avessero erroneamente attribuito al verbale un valore probatorio non previsto dalla legge.

Conclusioni

L’ordinanza n. 28338/2025 della Cassazione segna un importante passo nella tutela della privacy e delle garanzie procedurali dei professionisti. La presenza anche di un semplice collegamento interno tra abitazione e studio impone alle autorità fiscali di munirsi dell’autorizzazione del Pubblico Ministero prima di procedere all’accesso. La decisione rafforza il principio di legalità dell’azione amministrativa, riaffermando la necessità di rispettare rigorosamente le forme e le autorizzazioni previste per gli accertamenti fiscali, specialmente quando essi incidono sulla sfera privata del contribuente.

DottNet

30 ottobre 2025