Si trasmette per opportuna conoscenza il comunicato congiunto (all.n.1) con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Agenzia per l’Italia Digitale
segnalano che ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.