Per i professionisti sanitari, la copertura assicurativa è subordinata al soddisfacimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale per la Formazione Continua in Medicina (ECM).
In pratica, se un professionista sanitario non è in regola con almeno il 70% dei crediti ECM previsti per il triennio, la sua polizza assicurativa non coprirà eventuali contenziosi legati alla sua attività professionale.
A PROPOSITO DI ECM
Scadenza del triennio 2023-2025
Non ci saranno proroghe
Solo chi ha il 70% dei credit ECM può usufruire dell’assicurazione professionale
Abbiamo ricevuto dal COGEAPS, organismo che gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti ECM per i professionisti sanitari italiani, i report sulla situazione formativa del triennio 2023-2025 degli iscritti al nostro Ordine:
La situazione soprariportata è aggiornata al gennaio 2025; non sono inseriti i crediti acquisiti con corsi FAD e gli eventi effettuati a novembre/dicembre 2024. In questo prospetto risulta che il 32% dei nostri iscritti non ha acquisito nessun credito ECM
Si ricorda che l’emendamento all'Articolo 10 della Legge Gelli, introdotto con il DL 152/2021 (PNRR), è diventato operativo a partire dal triennio formativo 2023-2025. Questo emendamento stabilisce che, per i professionisti sanitari, la copertura assicurativa è subordinata al soddisfacimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale per la Formazione Continua in Medicina (ECM).
In pratica, se un professionista sanitario non è in regola con almeno il 70% dei crediti ECM previsti per il triennio, la sua polizza assicurativa non coprirà eventuali contenziosi legati alla sua attività professionale.
Il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) è obbligatorio ed è esteso a tutte le professioni sanitarie.
L'obbligo di acquisizione dei crediti ECM decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine professionale
Soggetti all’obbligo ECM sono tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi quindi i liberi professionisti.
Il sistema ECM è strutturato in trienni (adesso è in vigore il triennio 2023/2025); è possibile acquisire i crediti formativi in maniera flessibile, ovvero senza alcun limite massimo o minimo per singolo anno.
Attraverso il COGEAPS è possibile prendere visione del proprio fabbisogno formativo ECM individuale.
Aggiornamento sulla radioprpotezione. Si ricorda inoltre che, in ottemperanza all’art.162 del D Lgs 31.7.2020 n. 101, vige l’obbligo di aggiornamento dei professionisti sanitari in materia di radioprotezione. In particolare, i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per ogni singolo professionista. Nel caso particolare di chi utilizza comunque radiazioni ionizzanti pur non essendo specialista in radiologia o medicina nucleare, (ad es. gli odontoiatri), la percentuale minima sale al 15%.
Invitiamo i colleghi interessati a verificare il loro specifico debito formativo ECM per il triennio, poiché la percentuale di crediti per la radioprotezione deve essere calcolata non sui 150 ECM teorici bensì sull’effettivo debito individuale.
La FNOMCeO ha predisposto un corso FAD “La radioprotezione” fruibile gratuitamente sulla piattaforma FADInMed, che eroga 7 crediti ECM, fruibile fino al 31 agosto 2025.