Per i professionisti sanitari, la copertura assicurativa è subordinata al soddisfacimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale per la Formazione Continua in Medicina (ECM).

In pratica, se un professionista sanitario non è in regola con almeno il 70% dei crediti ECM previsti per il triennio, la sua polizza assicurativa non coprirà eventuali contenziosi legati alla sua attività professionale.

Dal sito FNOMCeO : "Educazione continua in medicina, più flessibilità per mettersi a posto con l’obbligo formativo",  intervento del presidente della Federazione Filippo Anelli-

La FNOMCeO ci ha informato che è possibile vedere sul COGEAPS i dati statistici relativi alle posizioni certificabili degli iscritti al nostro Ordine in merito all'obbligo Ecm per l’attuale triennio 2023-2025.

Naturalmente si tratta di situazioni ancora in evoluzione e suscettibili di modifiche entro la scadenza del triennio formativo attuale, fissata per il 31 dicembre 2025.

Considerando tutte le implicazioni derivanti dal mancato adempimento dell'obbligo formativo nei termini previsti dalla normativa vigente, l’Ordine ha inviato e-mail informativa agli iscritti attualmente non in regola con il triennio in questione.

Ad ogni buon fine, si suggerisce agli iscritti di effettuare un controllo in autonomia accedendo al portale Cogeaps (https://application.cogeaps.it/login) attraverso Spid o Cie, per consultare la propria posizione.

A PROPOSITO DI ECM

                     Scadenza del triennio 2023-2025

                     Non ci saranno proroghe

                    Solo chi ha il 70% dei credit ECM può usufruire dell’assicurazione professionale

La scadenza per il completamento del triennio ECM (Educazione Continua in Medicina) per i medici è il 31 dicembre 2025. Questo vale sia per il recupero dei crediti del triennio 2020-2022, grazie alla proroga concessa, sia per il raggiungimento dei crediti del triennio corrente, 2023-2025

Abbiamo ricevuto dal COGEAPS, organismo che gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti ECM per i professionisti sanitari italiani, i report sulla situazione formativa del triennio 2023-2025 degli iscritti al nostro Ordine:

crediti_ecm.png

La situazione soprariportata è aggiornata al gennaio 2025; non sono inseriti i crediti acquisiti con corsi FAD e gli eventi effettuati a novembre/dicembre 2024. In questo prospetto risulta che il 32% dei nostri iscritti non ha acquisito nessun credito ECM

Si ricorda che l’emendamento all'Articolo 10 della Legge Gelli, introdotto con il DL 152/2021 (PNRR), è diventato operativo a partire dal triennio formativo 2023-2025. Questo emendamento stabilisce che, per i professionisti sanitari, la copertura assicurativa è subordinata al soddisfacimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale per la Formazione Continua in Medicina (ECM). 

In pratica, se un professionista sanitario non è in regola con almeno il 70% dei crediti ECM previsti per il triennio, la sua polizza assicurativa non coprirà eventuali contenziosi legati alla sua attività professionale.

Il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM)  è obbligatorio ed è esteso a tutte le professioni sanitarie.

L'obbligo di acquisizione dei crediti ECM decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine professionale

Soggetti all’obbligo ECM sono tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi quindi i liberi professionisti.

Il sistema ECM è strutturato in trienni (adesso è in vigore il triennio 2023/2025); è possibile acquisire i crediti formativi in maniera flessibile, ovvero senza alcun limite massimo o minimo per singolo anno.

Attraverso il COGEAPS è possibile prendere visione del  proprio fabbisogno formativo ECM individuale.

Aggiornamento sulla radioprpotezione. Si ricorda inoltre che, in ottemperanza all’art.162 del D Lgs 31.7.2020 n. 101, vige l’obbligo di aggiornamento dei professionisti sanitari in materia di radioprotezione. In particolare, i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per ogni singolo professionista. Nel caso particolare di chi utilizza comunque radiazioni ionizzanti pur non essendo specialista in radiologia o medicina nucleare, (ad es. gli odontoiatri), la percentuale minima sale al 15%.

Invitiamo i colleghi interessati a verificare il loro specifico debito formativo ECM per il triennio, poiché la percentuale di crediti per la radioprotezione deve essere calcolata non sui 150 ECM teorici bensì sull’effettivo debito individuale.

La FNOMCeO ha predisposto un corso FAD “La radioprotezione” fruibile gratuitamente sulla piattaforma FADInMed, che eroga 7 crediti ECM, fruibile fino al 31 agosto 2025.