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Cancellazione dall'Albo per morosità
Cancellazione dall'Albo per morosità
Ai sensi dell'art. 11 del D. L. n. 23 del 13 settembre 1946 gli iscritti che non hanno provveduto ad effettuare il versamento annuale del contributo dovuto per l'iscrizione all'Albo professionale e che, a seguito di accertamenti, risultano irreperibili, verranno cancellati dall'Albo con conseguente perdita del diritto all'esercizio della professione.
La cancellazione sarà pronunziata d'ufficio dal Consiglio Direttivo nel corso della seduta immediatamente successiva agli accertamenti eseguiti.