| esercizio abusivo della assistente di studio odontoiatrico |
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TRIBUNALE di CASSINO - (esercizio abusivo della assistente di studio odontoiatrico anche per fatti episodici)
Tribunale di Cassino, Sent. del 10.12.2009
Nel giudizio si è inteso stabilire se l'attività che, in una molteplicità di occasioni, veniva sicuramente espletata dalla assistente di studio, rivestisse o meno natura di terapia medica, tale da richiedere la relativa laurea ed abilitazione nonché la ipotizzabilità di un concorso dell’odontoiatra nel delitto di esercizio abusivo per averlo consentito o agevolato.
Secondo il giudice l'art. 348 c.p. delinea una norma penale in bianco, a carattere istantaneo, che si realizza con la mera abusiva esplicazione, anche episodica, di una professione per la quale sarebbe, al contrario, richiesta una speciale abilitazione. E' estraneo a tale schema qualsiasi concetto di abitualità o di permanenza del comportamento antigiuridico. Ogni singola visita, ogni intervento terapeutico, ogni controllo espletato, quindi, realizzano pienamente l'ipotizzata figura delittuosa. Nel caso concreto, sono state ricondotte nell’alveo previsionale penalmente rilevante le condotte consistite: 1. nel controllare la funzionalità di una protesi dentaria (estraendola, regolandola e riposizionandola); 2. nel togliere punti di sutura, effettuando anche la necessaria mediazione; 3. nel praticare una iniezione di antibiotico su una gengiva; 4. nel modellare un dente con del composto; 5. nel posizionare degli elastici sull'apparecchio ortodontico. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net A) In ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 348 Cod. pen. perché, agendo materialmente la De.Si., con il concorso morale e materiale, nonché l'appoggio logistico della D'An., medico odontoiatra, esercitava abusivamente, presso lo studio di quest'ultima, la professione di odontoiatra, per la quale è richiesta l'iscrizione nell'apposito albo professionale, praticando direttamente ai pazienti prestazioni sanitarie dirette alla salvaguardia ed alle cure delle affezioni orodentali. D'AN.MA.PI. B) In ordine al reato p. e p. dall'art. 443 perché deteneva presso il proprio studio medicodentistico le confezioni di formaci di seguito indicate, scadute di validità: - PENGLOBE1200 compresse - ACEMIX 30 capsule - AMOXICILLINA BIOPROGRESS compresse - KETESSE 25 capsule - HEBROMINA antisettico cutaneo - TALOFEN PROMAZINA gocce - PLASIL METOCLOPRAMIDE gocce - MIMENOL bustine - BIOAL MIMESULIDE granulato - FLEBOCORTID RICHTER - PLASIL METOCLOPRAMIDE fiale Fatti accertati in C. il (...). CONCLUSIONI DELLE PARTI ACCUSA: capo A): mesi quattro di reclusione; capo B): assoluzione. DIFESA: assoluzione; in subordine, minimo della pena. omissis Svolgimento del processo - Motivi della decisione
A seguito di decreto di citazione a giudizio, emesso dal P.M. in data 5 settembre 2006, si procedeva nei confronti di De.Si.Cr. e D'An.Ma.Pi., in epigrafe generalizzate, chiamandole rispettivamente a rispondere dei reati in rubrica precisati. In dibattimento, ammesse le prove ex art. 495 c.p.p., rendevano testimonianza Ur.Fr. (Maresciallo dei Carabinieri, in servizio presso il NAS di Latina), Pr.Ma.Ca., Ro.Da., Vi.Ma.Cr., Ve.An., Ma.Ma., Bu.An., Ci.Lu. e Ci.Be. All'esito, conclusa l'istruttoria dibattimentale e dichiarata, ex art. 511 c.p.p., l'utilizzabilità degli atti inseriti nell'incarto processuale, le parti formulavano ed illustravano le conclusioni sopra riportate. Militano a carico delle due imputate elementi di valutazione e conoscenza di rara consistenza, con riferimento al solo capo A) della rubrica; sarà invece pronunciata sentenza assolutoria, in relazione alla residua incolpazione. In punto di fatto, giova precisare le seguenti circostanze. La dottoressa D'An.Ma.Pi., medico odontoiatra, è titolare di uno studio in C. ; alle dipendenze della stessa presta attività lavorativa De.Si.Ma.Cr., in qualità di assistente. Sul punto relativo alle mansioni da quest'ultima espletate, è opportuno precisare che è unito al fascicolo dibattimentale, unicamente, un diploma di operatore chimico, rilasciato da un Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di X., nell'anno 1984. Ebbene, in data 16 maggio 2006, militari appartenenti al N.A.S. si recarono presso tale struttura, trovandovi al momento presente la sola De.Si.; rinvennero anche, all'interno di un armadietto, le confezioni di medicinali dettagliatamente riportate in rubrica, ponendole sotto sequestro in quanto già da lungo tempo scadute. Consultando l'agenda dello studio, identificarono così vari pazienti, dai quali assunsero poi sommarie informazioni. Sostanzialmente, infatti, l'intero processo si è imperniato sulle audizioni di diversi clienti dello studio; le deposizioni da questi rese possono così essere riassunte. Pr.Ma.Ca. ha dichiarato di esser stata, unitamente alla figlia all'epoca di anni dieci, paziente della D'An. e di aver sempre da questa ricevuto le cure necessarie; ha anche riferito, però, che la De.Si. controllò un giorno il funzionamento dell'apparecchio ortodontico installato alla bambina; che lo estrasse dalla bocca, ne effettuò la regolazione e lo riposizionò (ud. 17.4.2008, pag. 18). Ro.Da. ha sostenuto di essersi sottoposto a cure per un dente e per alcune carie; ha poi aggiunto che le terapie vennero praticate tanto dalla D'An., quanto dalla De.Si. (in presenza sempre della prima). Ha concluso ricordando che la De.Si. stessa provvide a togliere i punti di sutura messi dopo l'estrazione del dente, medicandogli anche la ferita (ud. 16.10.2008, pag. 5 e 6). Vi.Ma.Cr. ha dichiarato che la De.Si. si limitava ad assistere la dottoressa, mentre questa praticava delle pulizie (ud. cit., pag. 9). Ve.An. ha rammentato che, un certo giorno, aveva concordato un appuntamento con la D'An., ma che, giunta allo studio, questa non era presente; vi era però la De.Si., la quale le praticò un'iniezione di antibiotico sulla gengiva (ibidem, pag. 12). Così invece Ma.Ma.: "... è mai stata curata dalla De.Si.Cr.? - Praticamente, dopo che la dottoressa mi toglieva le carie, la De.Si. mi metteva composito sul dente e poi mi modellava il dente in base... - Questo avveniva alla presenza della dottoressa D'An.? - Sì". Ed ha anche ricordato, la teste, di esser stata diverse volte curata dalla sola De.Si. autonomamente, sebbene sempre presso lo studio della D'An. ("Mi posizionava gli elastici sull'apparecchio odontoiatrico delle volte", ud. cit., pagg. 17 e 18). La stessa Ma. ha riferito che le due donne si alternavano ("si interscambiavano", stessa udienza, pag. 20) nella cura dei diversi pazienti; così testualmente: "La D'An. mi puliva il dente cariato, dopodiché arrivava la De.Si... metteva il composito sul dente, lo modellava, il lavoro finito e io me ne andavo", ibidem). Bu.An. ha dichiarato che tutti gli interventi le furono sempre praticati dalla D'An. e che la De.Si. si limitava a passare all'altra tutto ciò di cui ella avesse bisogno (ud. 9.3.2009, pag. 5). Secondo Ci.Lu., la De.Si. espletava una mera attività di assistente di studio, dando appuntamenti ai pazienti, rispondendo al telefono, accompagnando le persone in sala o, al massimo, preparando un bicchiere d'acqua; senza mai praticare, dunque, alcuna terapia medica (ud. cit., pag. 8). Ci.Be., infine, ha espressamente definito la De.Si. alla stregua di una segretaria, negando di aver mai da questa ricevuto cure odontoiatriche (ibidem, pagg. 12 e 13). Questo il riassunto della vicenda, estremamente semplice. Il tema, dunque, è quello di stabilire se l'attività che, in una molteplicità di occasioni, venne sicuramente espletata dalla De.Si. rivestisse o meno natura di terapia medica, tale da richiedere la relativa laurea ed abilitazione; e poi, se sia ipotizzabile un concorso delle due imputate, in tale condotta. Ebbene, non vi è chi non rilevi come il paradigma legislativo di cui all'art. 348 c.p. disegni una norma penale in bianco, a carattere istantaneo, che si realizza con la mera abusiva esplicazione, anche episodica, di una professione per la quale sarebbe, al contrario, richiesta una speciale abilitazione. E' estraneo a tale schema qualsiasi concetto di abitualità o di permanenza del comportamento antigiuridico. Ogni singola visita, ogni intervento terapeutico, ogni controllo espletato, quindi, realizzano pienamente l'ipotizzata figura delittuosa. E pare allo scrivente che, francamente, non possa residuare alcun serio dubbio, circa la riconducibilità a tale alveo previsionale delle condotte consistite: 1. nel controllare la funzionalità di una protesi dentaria (estraendola, regolandola e riposizionandola); 2. nel togliere punti di sutura, effettuando anche la necessaria mediazione; 3. nel praticare una iniezione di antibiotico su una gengiva; 4. nel modellare un dente con del composto; 5. nel posizionare degli elastici sull'apparecchio ortodontico. In giurisprudenza, si è infatti ritenuto integrato il delitto de quo nella condotta di chi, senza essere odontoiatra, abbia provveduto ad ispezionare la cavità orale, al fine di verificare la tenuta di una protesi, trattandosi questa di operazione riservata in via esclusiva al medico (la pronuncia richiamata è Cass. Pen. Sez. 6, n. 44098 del 21.10.2008, nella quale il soggetto agente era addirittura un odontotecnico, qualifica neanche rivestita, nella concreta fattispecie, dalla De.Si.). Ed anche la contestata ipotesi concorsuale, d'altra parte, sembra ampiamente provata. Secondo l'ormai consolidata e risalente giurisprudenza, infatti: "Risponde a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo di una professione, il professionista abilitato il quale consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di persona non autorizzata" (nella specie, venne affermata la penale responsabilità di un medico che, nel suo ambulatorio, aveva consentito ad un odontotecnico di eseguire prestazioni professionali riservate al sanitario; la decisione citata è Cass. Pen. Sez. VI, 16.01.1973, Ba.). Una giurisprudenza di legittimità che non è mai neppur minimamente mutata, nel corso degli anni (per una pronuncia più recente, ma negli esatti termini, si potrà vedere Cass. Pen. Sez. 1, n. 2390 dell'11.02.1997, De.Lu.). Insomma, quanto possa risultare determinante il contributo causale del medico odontoiatra, sia in termini di materiale ausilio, mediante predisposizione e messa a disposizione di idonea strumentazione, sia in termini di rafforzamento morale dell'altrui proposito criminoso, pare allo scrivente un fatto talmente lampante, da non necessitare davvero di ulteriore approfondimento. Solo uno scarso impegno motivatorio merita, infine, la contestazione sub B). La figura tipica di cui all'art. 443 c.p., infatti, è costruita alla stregua di un reato di pericolo presunto, che stabilisce una presunzione iuris et de iure di pericolosità, in relazione a preparati farmacologici guasti o imperfetti; e in tale ultima categoria, sono sicuramente da ricomprendere quelli scaduti di validità. Tale delitto postula, alternativamente, le condotte consistenti nel detenere per il commercio, o anche concretamente nel porre in commercio o, infine, nel somministrare a taluno. Ma nulla di tutto ciò è riscontrabile, almeno con un tranquillizzante grado di credibilità, negli accadimenti per i quali si procede. Non si è formata una prova testimoniale, visto che alcuno dei soggetti ascoltati ha riferito di aver mai assunto proprio uno di quei farmaci scaduti, poi reperiti presso lo studio. Né è fondatamente desumibile che essi fossero detenuti al fine di farne un successivo commercio, visto che non erano visibilmente esposti al pubblico; la struttura, d'altra parte, aveva ben due sale odontoiatriche attrezzate (v. verbale in atti), mentre i medicinali guasti erano conservati in un armadio collocato in un altro ambiente, che era adibito soltanto ad ufficio. E quindi, se esiste la logica, i farmaci non erano neanche, in qualche modo, pronti alla successiva somministrazione. Risulta allora palese come, in ordine a tale contestazione, il materiale probatorio disponibile sia del tutto insufficiente, contraddittorio e non idoneo a fondare un'affermazione di colpevolezza. L'imputata D'An. sarà allora mandata assolta dall'incolpazione rivoltale, con la formula di rito specificata in dispositivo e con lo strumento offerto dall'art. 530 secondo comma c.p.p. Alla luce delle argomentazioni che precedono s'impone, invece, l'affermazione della penale responsabilità delle imputate, con riferimento al solo reato contestato sub A). Relativamente alla pena da irrogare, lo stato di incensuratezza e la natura non particolarmente allarmante della vicenda consigliano il riconoscimento, ad ambedue, delle circostanze attenuanti generiche. Valutati i criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 c.p., quindi, si stima pena equa e conforme a giustizia la reclusione per il periodo di mesi uno (p.b. = m. 1 e gg. 15 - 1/3 = p.f.). Segue ex lege la condanna di entrambe le imputate, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali. Sempre per legge, dovrà ordinarsi la confisca dei medicinali in sequestro, per il successivo avvio a distruzione. Nei confronti della D'An. dovrà poi trovare applicazione la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione di odontoiatra, per la durata di mesi uno. Si deve sottolineare come la dizione letterale "abuso della professione", adoperata dall'art. 31 c.p., per descrivere la tipologia di condotta delittuosa atta a condurre all'interdizione temporanea dall'esercizio della professione stessa, debba essere intesa alla stregua di un utilizzo anomalo, incongruo del diritto di esercitare una determinata attività. Rientrano in tale ampia previsione, quindi, tutte le condotte che debordano dall'uso proprio, in relazione al quale la specifica abilitazione professionale è stata rilasciata (per una fattispecie del tutto sovrapponibile, si potrà vedere Cass. Pen. Sez. 6, n. 14368, del 17.11.1999). Non essendovi peraltro di ostacolo precedenti penali e nella previsione che la De.Si. e la D'An. non si renderanno, in futuro, protagoniste di altri reati, le si può ammettere a fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, nei termini dettati dalla legge. Si può infine riservare, per la stesura dei motivi, un termine maggiore di quello ordinario.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara De.Si.Cr. e D'An.Ma.Pi. colpevoli del delitto loro ascritto al capo A) e, riconosciute ad entrambe le circostanze attenuanti generiche, le condanna alla pena di mesi 1 (uno) di reclusione ciascuno, oltre al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali. Visto l'art. 530 cpv. c.p.p., assolve D'An.Ma.Pi. dal reato ascrittole sub B), perché il fatto non costituisce reato. Visti gli artt. 30 e 31 c.p., dichiara D'An.Ma.Pi. interdetta dalla professione di medico odontoiatra, per il periodo di mesi 1 (uno). Ordina la confisca e distruzione dei medicinali in sequestro. Pena sospesa per entrambe le imputate. Motivi in 40 gg. Così deciso in Cassino, il 9 novembre 2009. Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2009. |





